Intermediazione e commercio rifiuti solidi speciali
pericolosi e non pericolosi

Autospurgo Velox effettua l’intermediazione dei rifiuti senza detenzione degli stessi. Siamo iscritti alla specifica sezione dell’albo gestori ambientali.

Il decreto del Ministero dell’ambiente 20/06/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22/09/2011, n. 221, stabilisce la “Modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”

Il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, alla parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), specifica con l’art. 183 la definizione di:

  • commerciante: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
  • intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

L’iscrizione all’albo gestori ambientali delle imprese è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché risarcimento degli ulteriori danni derivanti all’ambiente, in dipendenza dell’attività svolta.

Con il decreto 20/06/2011 è stato stabilito l’ammontare della garanzia fideiussoria.

Ai fini della determinazione dell’ammontare della garanzia finanziaria le attività di intermediazione e commercio dei rifiuti sono suddivise in:

  • commercio ed intermediazione dei rifiuti non pericolosi
  • commercio ed intermediazione dei rifiuti pericolosi